Codce Etico


1 - PRINCIPI GENERALI
2 - NATURA DEL CODICE ETICO
2.1 - MOTIVI E SCOPI DELL’ADOZIONE DEL CODICE ETICO
3 - OBIETTIVI DEL CODICE ETICO
4 - DESTINATARI DEL CODICE ETICO
5 - SCOPO DI OLTREFRONTIERA PROGETTI
6 - VALORI RILEVANTI PER OFP
6.1 - INTEGRITÀ
6.2 - FIDUCIA
6.3 - TRASPARENZA
7 - CONDIVISIONE
8 - LAVORO DI GRUPPO
9 - TRASPARENZA E COMPLETEZZA DELL'INFORMAZIONE
10 - RESPONSABILITÀ VERSO LA COLLETTIVITA
11 - POLITICA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE
12 - RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
13 - AUTORITÀ GIUDIZIARIE E AUTORITA’ DI VIGILANZA
14 - PARTITI E ORGANIZZAZIONI POLITICHE
15 - RAPPORTI CON CLIENTI, FORNITORI E COLLABORATORI
16 - PATRIMONIO SOCIALE E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
16.1 - COMUNICAZIONI SOCIALI E REGISTRAZIONI CONTABILI
16.2 - ALTRI OBBLIGHI IN RELAZIONE ALL’AMMINISTRAZIONE
16.3 - CONFLITTO Dl INTERESSI
17 - INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
18 - RELAZIONI ESTERNE
19 - DISPOSIZIONI ATTUATIVE
20 - ORGANISMO DI VIGILANZA
21 - SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI
22 - SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, FORNITORI, CONSULENTI E PARTNER COMMERCIALI

1 - PRINCIPI GENERALI ^

OLTREFRONTIERA PROGETTI (d'ora in poi anche “OFP", salvo diversa indicazione) conduce le sue attività in modo etico, con integrità morale e correttezza e perseguendo le finalità statutarie nel rispetto della sua missione aziendale.
Tutti i soggetti legati a OFP, destinatari di questo Codice, devono manifestare totale integrità morale nelle azioni intraprese per conto di OFP; trasparenza e integrità morale intese come:

  • a) adesione alle politiche istituzionali di OFP stabilite nel Codice Etico;
  • b) conformità alla legislazione regionale, statale, europea o di altri Paesi quando vi si opera;
  • c) a comunicazione trasparente e diretta con gli enti pubblici e con i diversi soggetti con cui OFP opera;
  • d) assunzione di responsabilità delle proprie azioni.

2 - NATURA DEL CODICE ETICO ^

Il Codice Etico e rivolto a tutti coloro che operano per OFP o che, comunque, sono legati a OFP, al fine di rendere chiari, inequivocabili e comprensibili i principi etici cui OFP si ispira.
Il Codice, infatti, e il documento ufficiale in cui sono fissati i principi etici in cui OFP si rispecchia e ai quali, coerentemente, si devono ispirare tutti i soggetti con i quali esso opera.

2.1 - MOTIVI E SCOPI DELL’ADOZIONE DEL CODICE ETICO ^

a) stabilire uno standard comportamentale volto a prevenire la commissione di reati connessi all’attività di OFP o comunque nell'interesse o a vantaggio di OFP;
b) individuare misure e strumenti di controllo interno idonei a monitorare il rispetto del Codice stesso;
c) creare valore.

3 - OBIETTIVI DEL CODICE ETICO ^

Le esigenze analizzate dal presente Codice non sono solo di ordine legale ed economico ma sono dettate da un preciso impegno sociale e morale che OFP assume.
OFP vuole essere da esempio nel dare un'immagine trasparente e corretta e, quindi, adotta un Codice che rispetti i seguenti principi e condotte:

  • a) OFP opera nella legalità e vigila affinché tutti i soggetti obbligati al rispetto di questo Codice osservino le leggi e le altre norme degli ordinamenti vigenti evitando che commettano reati e qualsiasi altro tipo di illecito;
  • b) OFP vuole evitare ogni condotta che possa facilitare o far sospettare anche indirettamente il compimento di qualsiasi tipo di illecito, minare la fiducia dei portatori di interesse o la trasparenza nei loro confronti o che possa semplicemente turbare la tranquillità del ambiente di lavoro;
  • c) nei confronti delle istituzioni OFP vuole:
    • a. lavorare all’interno delle regole stabilite e rendere disponibile e chiara la natura dei propri scopi;
    • b. svolgere il proprio lavoro mantenendo la massima riservatezza;
    • c. conciliare i propri scopi con le esigenze della collettività;
  • d) nei confronti dei portatori di interesse OFP vuole:
    • e. informare sulle operazioni in cui la OFP è coinvolta, che potrebbero influenzare le loro decisioni;
    • f. redigere il bilancio e tutti i documenti obbligatori in modo chiaro, trasparente, veritiero e corretto;
    • g. comportarsi in modo corretto, evitando che i propri Amministratori agiscano in conflitto di interesse con OFP e con tutti i portatori di interesse;
    • h. mantenere la riservatezza sulle informazioni ricevute nel rispetto della privacy.

4 - DESTINATARI DEL CODICE ETICO ^
Sono destinatari del Codice Etico, obbligati a osservare i principi in esso contenuti e sottoposti a ' sanzioni per violazione delle sue disposizioni, gli azionisti, gli Amministratori, l Sindaci nonché qualsiasi soggetto eserciti la gestione ed il controllo di OFP a prescindere dalla qualifica giuridico - formale.
Sono, altresì, destinatari / obbligati del Codice e sottoposti a sanzioni per violazione delle sue disposizioni, tutti i dipendenti ed i collaboratori, anche occasionali, di OFP.
Sono altresi destinatari obbligati del Codice i consulenti, i fornitori, i partner delle iniziative commerciali di OFP e chiunque svolga attività in nome e per conto di OFP o sotto il controllo della stessa.
Il presente Codice Etico e disponibile sulla home page della intranet aziendale.

5 - SCOPO DI OLTREFRONTIERA PROGETTI ^
La società OLTREFRONTIERA PROGETTI S.r.l. sede in via Capuana n° 41, Barlassina (Milano), svolge le seguenti attività:
VENDITA, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, ASSEMBLAGGIO E INSTALLAZIONE DI ALLESTIMENTI DI VETRINE, SHOW ROOM, STAND.
Nata nel gennaio 2006, ma operativa sul mercato dal 1997 (allora il nome era Oltrefrontiera srl) si ispira alla seguente idea:
ESSERE DINAMICI, COLLABORARE CON PARTNER IMPORTANTI, CRESCERE CON LORO E CON LE NOSTRE RISORSE, IL KNOW-HOW, LA NOSTRA CULTURA.

La “MISSION”:
REALIZZARE I “SOGNI” DEI NOSTRI CLIENTI
L’azienda e sul mercato come propositore e/o realizzatore di idee e progetti per altre Aziende.
L’azienda e specializzata nel mercato window display (vetrine).
Sino ad oggi la maggior parte delle attivita sono rivolta al settore dell’abbigliamento e accessori, acquisendo importanti Clienti
Per queste aziende clienti realizza display per vetrine comuni a tutti i negozi (garantendo anche, se richiesto, il servizio di allestimento presso i punti vendita in Italia con l’ausilio di visual merchandiser) espositori per accessori, display per visual merchandising interno, oggetti promozionali personalizzati, packaging.

6 - VALORI RILEVANTI PER OFP ^
I valori fondamentali alla base delle scelte strategiche e che guidano i comportamenti operativi di OFP vengono attivamente promossi presso tutti gli interlocutori.
La cultura aziendale di OFP e ispirata dai valori fondamentali che seguono.

6.1 - INTEGRITÀ ^
OFP tiene comportamenti improntati all'integrità morale e si conforma ai più elevati standard etici.

6.2 - FIDUCIA ^
OFP crede che sia possibile stabilire efficaci relazioni d'affari, sia all'interno di OFP sia al suo esterno, soltanto se tra le parti si instaura una profonda fiducia.

6.3 - TRASPARENZA ^
OFP profonde tutti i suoi sforzi per essere trasparente e diretta tutte le volte in cui ciò sia possibile.

7 - CONDIVISIONE ^
OFP cerca di svolgere in pieno il suo ruolo nello stimolare la condivisione delle informazioni, delle conoscenze, dell'esperienza e delle capacità professionali sia all'interno di OFP sia, ove appropriato, all'esterno.

8 - LAVORO DI GRUPPO ^
Il lavoro di gruppo e il senso degli obiettivi comuni pervadono tutte le attività di OFP per la consapevolezza e la convinzione che il successo di OFP dipende dal lavoro di gruppo tra dirigenti e personale, che è capace di creare nuovo valore.

9 - TRASPARENZA E COMPLETEZZA DELL'INFORMAZIONE ^
OFP si ispira, tra le altre, al principio della trasparenza e della completezza dell'informazione nello svolgimento delle attività istituzionali, nella gestione delle risorse finanziarie utilizzate e nella conseguente rendicontazione e/o registrazione contabile.
OFP si ispira al principio della trasparenza e della completezza dell'informazione nella redazione di tutti i documenti.

10 - RESPONSABILITÀ VERSO LA COLLETTIVITA ^
OFP, nello svolgimento della sua attività, assume le proprie responsabilità nei confronti della collettività, ispirandosi ai valori della solidarietà e del dialogo con le parti interessate.
OFP mantiene e sviluppa un rapporto di fiducia e un dialogo continuo con i portatori di interesse cercando, ove possibile, di informarti e coinvolgerli nelle tematiche che li riguardano.
OFP cerca di promuovere lo sviluppo sociale, economico ed occupazionale nel rispetto degli standard e dei diritti internazionalmente riconosciuti in materia di tutela dei diritti fondamentali, non discriminazione, tutela dell'infanzia, divieto di lavoro forzato, tutela dei diritti sindacali, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, orario di lavoro e retribuzione.

11 - POLITICA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ^
OFP si impegna affinché al suo interno si crei un ambiente di lavoro sereno in cui tutti possano lavorare nel rispetto delle leggi, dei principi e dei valori etici condivisi.
OFP assicura la riservatezza delle informazioni (anche) nei confronti di dipendenti e di collaboratori.
OFP vigila affinché i propri dipendenti e collaboratori si comportino e siano trattati con dignità e rispetto, nel quadro di quanto previsto dalle leggi del nostro ordinamento e delle relative modifiche.
OFP non tollera nessuna forma di isolamento, sfruttamento o molestia per qualsiasi causa di discriminazione, per motivi personali o di lavoro, da parte di qualunque dipendente o collaboratore verso un altro dipendente o collaboratore.
OFP vieta anche qualsiasi sanzione disciplinare nei confronti dei dipendenti o dei collaboratori che abbiano legittimamente rifiutato una prestazione di lavoro loro richiesta indebitamente da qualsiasi soggetto legato a OFP.
Saranno punite severamente le molestie sessuali di qualsiasi tipo, anche con la risoluzione del rapporto di lavoro o di collaborazione.
OFP e contrario a qualsiasi tipo di discriminazione basata sulla diversità di razza, di lingua, di colore, di fede e di religione, di opinione e affiliazione politica, di nazionalità, di etnia, di età, di sesso e orientamento sessuale, di stato coniugale, di invalidità e aspetto fisico, di condizione economico-sociale nonché alla concessione di qualunque privilegio legato ai medesimi motivi.
OFP e contrario al “lavoro nero", obbligato, infantile e minorile nonché a qualsiasi altra condotta che integri le fattispecie di illecito contro la personalità individuale. Ogni rapporto di lavoro e di collaborazione viene instaurato con regolare contratto. Tutti i dipendenti e collaboratori vengono correttamente e integralmente informati dei diritti, dei doveri e degli obblighi che scaturiscono dalla stipula del contratto. OFP riconosce e promuove i diritti sindacali in adempimento alle leggi vigenti.
OFP promuove la cultura anche fra i propri dipendenti e valorizza la loro professionalità, sostenendone la formazione. OFP mette a disposizione dei dipendenti stessi strumenti formativi, cercando di sviluppare e far crescere le specifiche competenze.
OFP si impegna, altresì, al rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro e a promuovere la sicurezza in tutti i luoghi che costituiscono l'ambiente di lavoro stesso, anche al di là degli obblighi espressi di legge.

12 - RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ^
Anche nello svolgimento di trattative e di qualsiasi altra attività nei confronti della Pubblica Amministrazione OFP si comporta correttamente e con trasparenza.
l rapporti di OFP con i pubblici ufficiali (ivi inclusi gli impiegati pubblici - a prescindere se siano incaricati di pubblico servizio o meno - e concessionari di pubblico servizio) si basano sulla trasparenza, sulla lealtà e sulla correttezza: OFP non vuole creare il minimo sospetto di volere influenzare indebitamente tali soggetti per ottenere benefici con mezzi illeciti.
OFP condanna, infatti, ogni comportamento che possa costituire atto di corruzione.
Analogamente, i dipendenti e i collaboratori devono segnalare al proprio responsabile qualunque tentativo di estorsione o concussione da parte di un pubblico ufficiale di cui dovessero essere destinatari o a conoscenza.
l dipendenti ed i rappresentanti di OFP devono comunicare al proprio responsabile rapporti di affari o le attività economiche intraprese a titolo personale con pubblici ufficiali.
Alla luce di quanto sopra, nessun dipendente o collaboratore di OFP può:

  • a) dare o promettere doni, denaro, o altri vantaggi a tali soggetti in modo da influenzare l’imparzialità del loro giudizio professionale; in deroga a quanto sopra stabilito, sono ammesse liberalità di modico valore e regali di cortesia nei limiti degli usi e consuetudini e purché siano tali da non compromettere l'immagine dell'azienda;
  • b) inviare documenti falsi o artatamente formulati, attestare requisiti inesistenti o
  • c) dare garanzie non rispondenti al vero;
  • d) procurare indebitamente qualsiasi altro tipo di profitto (licenze, autorizzazioni, sgravi di oneri anche previdenziali ecc.) con mezzi che costituiscano artifici o raggiri (ad esempio: l'invio di documenti falsi o attestanti cose non vere);
  • e) intraprendere attività economiche, conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, danaro, o altri vantaggi, a pubblici ufficiali o impiegati pubblici coinvolti in procedimenti amministrativi che possono comportare vantaggi per OFP;
  • f) alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o di terzi o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi, contenuti in uno dei suddetti sistemi;
  • g) ricevere indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo in qualunque modo denominate, concessi o erogati da parte delle Pubblica Amministrazione, tramite l'utilizzo o la presentazione di documenti falsi o mendaci, o mediante l'omissione di informazioni dovute;
  • h) utilizzare contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, per scopi diversi da quelli per cui sono concessi;
  • i) scambiare illegittimamente informazioni sulle offerte con i partecipanti ad eventuali gare o procedure ad evidenza pubblica.

Costituisce violazione della politica istituzionale di OFP adottare condotte che configurano il reato di corruzione anche nei Paesi esteri in cui tali condotte non fossero punite o altrimenti vietate.
Infine, per evitare di dare o ricevere pagamenti indebiti i dipendenti e collaboratori, in tutte le loro trattative, devono rispettare i seguenti principi riguardanti la documentazione e la conservazione delle registrazioni:

  • j) tutti i pagamenti e gli altri trasferimenti di valuta fatti da o a favore di OFP devono essere accuratamente ed integralmente registrati nei libri contabili e nelle scritture obbligatorie;
  • k) tutti i pagamenti devono essere effettuati solo ai destinatari e per le attività contrattualmente formalizzate e/o deliberate da OFP;
  • l) non devono essere create registrazioni false, incomplete o ingannevoli e non devono essere istituiti fondi occulti o non registrati e, neppure, possono essere depositati fondi in conti personali o non appartenenti a OFP;
  • m) non deve essere fatto alcun uso non autorizzato dei fondi o delle risorse OFP.

13 - AUTORITÀ GIUDIZIARIE E AUTORITA’ DI VIGILANZA ^
OFP agisce nel rispetto della legge e favorisce, nei limiti delle proprie competenze, la corretta amministrazione della giustizia.
Nello svolgimento della propria attività OFP opera in modo lecito e corretto collaborando con l'autorità giudiziaria, le forze dell'ordine e qualunque pubblico ufficiale che abbia poteri ispettivi e svolga indagini nei suoi confronti.
OFP ribadisce, infatti, che condanna ogni comportamento che possa costituire atto di corruzione. l dipendenti e i collaboratori devono segnalare al proprio responsabile qualunque tentativo di estorsione o concussione da parte di un pubbiico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio di cui dovessero essere destinatari o a conoscenza.
OFP esige che tutti i dipendenti e collaboratori prestino la massima disponibilità e collaborazione nei confronti di chiunque - pubblico ufficiale o Autorità di Vigilanza venga a svolgere ispezioni e controlli sull'operato della OFP.
In previsione di un procedimento giudiziario, di un'indagine o di un’ispezione da parte della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza, nessuno deve distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento, mentire o fare dichiarazioni false alle autorità competenti.
Nessuno deve tentare di persuadere altri a fornire informazioni false o ingannevoli alle autorità competenti.
Nessuno può intraprendere attività economiche, conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, danaro, o altri vantaggi a chi effettua gli accertamenti e le ispezioni, ovvero alle autorità competenti.

14 - PARTITI E ORGANIZZAZIONI POLITICHE ^
OFP non può erogare contributi politici di alcun tipo.
I contributi politici includono qualunque pagamento, prestito o atto di liberalità, fatto nei confronti di qualsiasi partito politico e/o organizzazione politica o sindacale o dei loro membri, nonché di candidati indipendenti (sia che rivestano cariche pubbliche, oppure che siano candidati ad una elezione).
Gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori di OFP non possono erogare contributi politici con fondi, proprietà, servizi o altre risorse appartenenti a OFP.
Sono considerati contributi di OFP anche quelli fatti tramite un terzo interposto, che poi elargisce (per conto di OFP o in suo nome) successivamente tale contributo nei confronti di uno dei soggetti sopra elencati.
OFP non rimborsa contributi politici, concessi a titolo personale da dipendenti, amministratori e da qualsiasi soggetto ad essa legato.

15 - RAPPORTI CON CLIENTI, FORNITORI E COLLABORATORI ^
OFP imposta i rapporti con clienti, fornitori e collaboratori esclusivamente sulla base di criteri di fiducia, qualità, competitività, professionalità, rispetto delle regole di una leale concorrenza.
In particolare, OFP si aspetta che la selezione dei fornitori e dei collaboratori egli acquisti di beni e servizi avvengano esclusivamente sulla base di parametri obiettivi di qualità, convenienza, prezzo, capacita, efficienza tali da permettere di impostare un rapporto fiduciario con detti soggetti, evitando accordi con fornitori di dubbia reputazione nel campo, ad esempio, del rispetto dell'ambiente, delle condizioni di lavoro e/o dei diritti umani.
OFP si aspetta che clienti, fornitori e collaboratori non ricevano alcuna illecita pressione a prestazioni che nei contenuti e/o nei modi non siano previste contrattualmente.
OFP si attende che fornitori e collaboratori adottino comportamenti legali, etici e in linea con gli standards ed i principi internazionalmente accettati in materia di trattamento dei propri dipendenti e lavoratori, con riguardo in particolare ai principi di: tutela dei diritti fondamentali, non discriminazione, tutela dell'infanzia, divieto di lavoro forzato, tutela dei diritti sindacali, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, orario di lavoro e retribuzione.
Infine, OFP si aspetta anche da clienti, fornitori e collaboratori - debitamente informati da OFP - comportamenti conformi ai principi contenuti nei presente Codice Etico.
Comportamenti diversi possono essere considerati grave inadempimento ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, motivo di lesione del rapporto fiduciario e giusta causa di risoluzione dei rapporti contrattuali".

16 - PATRIMONIO SOCIALE E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ^
16.1 - COMUNICAZIONI SOCIALI E REGISTRAZIONI CONTABILI ^
OFP ritiene che la trasparenza contabile nonché la tenuta delle scritture contabili secondo principi di verità, completezza, chiarezza, precisione, accuratezza e conformità alla normativa vigente siano il presupposto fondamentale per un efficiente controllo.
Per ogni operazione deve essere conservata agli atti adeguata documentazione di supporto, tale da consentire un'agevole registrazione contabile, la ricostruzione dell'operazione e l'individuazione di eventuali responsabilità.
Analogamente, OFP ribadisce che il bilancio deve rappresentare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle singole società della OFP e della OFP stessa in modo veritiero, chiaro e completo.

16.2 - ALTRI OBBLIGHI IN RELAZIONE ALL’AMMINISTRAZIONE ^
ll patrimonio sociale di OFP è gestito in modo corretto ed onesto e, pertanto, tutti i soggetti obbligati al rispetto di questo Codice concorrono a tutelarne l'integrità in modo che si realizzi la massima salvaguardia dello stesso a tutela degli azionisti, dei creditori, degli investitori etc.
Gli Amministratori (ovvero chiunque ne svolga le funzioni) non devono impedire od ostacolare in qualunque modo attività di controllo da parte dei sindaci, degli azionisti e della società di revisione.
Alla luce di quanto sopra:

  • a) il patrimonio sociale, i beni, i crediti e le azioni devono essere valutati correttamente, non attribuendo ad essi valori superiori o inferiori a quelli dovuti;
  • b) non possono essere effettuate operazioni sul capitale sociale, né altro tipo di operazioni, tramite l'impiego di utili non distribuibili o riserve obbligatorie per legge;
  • c) non si può ridurre il capitale sociale, se non in presenza di perdite o svalutazioni;
  • d) gli Amministratori non possono acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali, se non attraverso proprie risorse;
  • e) si devono perseguire gli scopi statutari;
  • f) la gestione del patrimonio sociale deve essere coerente con la natura di OFP, che opera secondo principi di trasparenza e moralità;
  • g) gli azionisti non possono essere liberati dall'obbligo di eseguire i conferimenti.

Gli stessi principi devono essere adoperati nelle valutazioni e nelle altre eventuali operazioni straordinarie (fusioni, scissioni etc...).
È fatto divieto a chiunque di influenzare il regolare svolgimento e le decisioni delle assemblee societarie, traendo in inganno o in errore gli azionisti.

16.3 - CONFLITTO Dl INTERESSI ^
OFP vigila affinché i propri dipendenti, Amministratori, rappresentanti o collaboratori non vengano a trovarsi in condizione di conflitto di interessi.
Tutte le scelte e le azioni intraprese dai dipendenti e dai collaboratori di OFP devono essere orientate al miglior vantaggio possibile per OFP e al perseguimento dello sviluppo sociale. OFP, pertanto, stabilisce le seguenti regole:

  • a) gli Amministratori non possono fare o collaborare ad operazioni (o partecipare alle relative deliberazioni) in cui hanno un interesse concorrente, anche solo parzialmente, con quello di OFP;
  • b) i dipendenti ed i collaboratori di OFP non possono svolgere affari o altre attività professionali che concorrano con gli interessi di OFP e con le finalità da esso perseguite, indicate nello statuto e richiamate in questo Codice.
  • c) I dipendenti ed i collaboratori di OFP non possono partecipare o collaborare in qualsiasi maniera ad alcuna transazione, operazione finanziaria o investimento effettuato da OFP da cui possa derivare loro un profitto o altro tipo di vantaggio personale non previsto contrattualmente, salvo in caso di un'espressa autorizzazione da parte di OFP stessa.
  • d) È dovere di tutti i dipendenti, collaboratori ed Amministratori di OFP evitare e prevenire il sorgere di un conflitto di interessi.
  • e) Chiunque venisse a conoscenza anche solamente della possibilità di un conflitto di interessi deve informare immediatamente I'Organismo di Vigilanza.
  • f) Ogni dipendente e collaboratore incaricato di svolgere trattative con privati per conto di OFP deve informare I'Organismo di Vigilanza ove esista la possibilità che sorga un conflitto di interessi.
  • g) Per rispettare il principio di correttezza e trasparenza, nonché per garantire la fiducia della collettività e dei beneficiari dei propri interventi, OFP vigila affinché tutti i destinatari obbligati di questo Codice non vengano a trovarsi in condizione di conflitto di interessi.

17 - INFORMAZIONI PRIVILEGIATE ^
Tutte le informazioni ottenute dai dipendenti e collaboratori di OFP in relazione al proprio rapporto di lavoro e di collaborazione sono di proprietà di OFP.
OFP rispetta i principi di lealtà, correttezza, parità di accesso alle informazioni e trasparenza, nel pieno rispetto della legge e senza alterare il regolare andamento dei mercati mobiliari.
Pertanto OFP qualora, a causa dei rapporti con i propri azionisti o attraverso partnership, fosse detentore di informazioni privilegiate, si impegna a mantenere la massima riservatezza.
Sono informazioni privilegiate le informazioni specifiche, di cui il pubblico non dispone, concernenti strumenti finanziari o emittenti degli stessi, quotati o meno, che, se rese pubbliche, sono idonee a influenzarne il prezzo.
Sono considerati strumenti finanziari: le azioni, le obbligazioni o qualunque altro titolo negoziabile ed i contratti su tali titoli.
OFP si aspetta che chiunque possa venire a conoscenza di informazioni privilegiate in virtù della sua attività professionale o della sua collaborazione con OFP, non effettui le seguenti attività prima della idonea divulgazione delle informazioni al mercato:

  • a) acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
  • b) comunicare tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
  • c) raccomandare o indurre altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate sopra.

I divieti sono estesi anche a familiari, conviventi, collaboratori e a chiunque, per il suo rapporto confidenziale con i soggetti suesposti, entri in possesso di tali informazioni.
l soggetti suesposti non possono diffondere notizie false, ne’ porre in essere operazioni simulate o utilizzare altri mezzi idonei a provocare una sensibile variazione di prezzi degli strumenti finanziari.

18 - RELAZIONI ESTERNE ^
A salvaguardia della propria politica in materia di comunicazione e pubbliche relazioni, della propria immagine e della correttezza delle informazioni rilasciate, OFP richiede che:

  • a) nessun dipendente e/o collaboratore rilasci a soggetti esterni non qualificati ovvero giornalisti accreditati, interviste o qualsiasi tipo di dichiarazione informazioni riguardanti OFP non autorizzate dal responsabile della comunicazione;
  • b) ogni dipendente e/o collaboratore che venisse sollecitato da soggetti esterni non qualificati ovvero giornalisti accreditati a rilasciare dichiarazioni o informazioni riguardanti OFP e dal cui rilascio possa a questo derivare un danno, rinvii i richiedenti agli organi preposti.
  • c) Nessun dipendente e/o collaboratore, se non autorizzato, spenda in alcun modo verso terzi il nome di OFP o del suo Presidente al fine di procurare vantaggi a se o ad altri.

19 - DISPOSIZIONI ATTUATIVE ^
Ai fine di perseguire il rispetto dei principi di cui al presente Codice, OFP assicura:

  • a) la diffusione interna e conoscibilità del presente Codice;
  • b) l'interpretazione e l'attuazione uniforme del presente Codice;
  • c) lo svolgimento di verifiche in merito a notizie di violazione del presente Codice e l'applicazione di sanzioni in caso di violazione delle stesse in conformità alla normativa vigente;
  • d) la prevenzione e repressione di qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di coloro che contribuiscano all’attuazione del presente Codice;
  • e) l'aggiornamento periodico del presente Codice, sulla base di esigenze che di volta in volta si manifestino anche alla luce delle attività sopra indicate.

Ferme restando le attribuzioni degli organi sociali ai sensi di legge, nonché quelle dell'organismo di Vigilanza ex DLgs 231/2001, tutti i Destinatari sono tenuti a collaborare all'attuazione del Codice, nei limiti delle proprie competenze e funzioni.

20 - ORGANISMO DI VIGILANZA ^
L'Organismo di Vigilanza delle singole società di OFP avrà, relativamente alla vigilanza sull'osservanza ed attuazione del Codice Etico, i poteri, compiti e doveri previsti nel Modello organizzativo ex DLgs 231/2001, cui si rimanda.
Si richiamano le disposizioni di cui al Modello organizzativo relativamente al coordinamento delle attività svolte degli Organismi di Vigilanza delle società di OFP.
Fermo restando il rispetto di ogni tutela prevista dalla normativa o dai contratti collettivi vigenti e fatti salvi gli obblighi di legge, l'Organismo di Vigilanza e legittimato a ricevere richieste di chiarimenti, reclami o notizie di potenziali o attuali violazioni del presente Codice,
Qualsiasi richiesta di chiarimenti, reclamo o notizia sarà mantenuta strettamente riservata in conformità alle norme di legge applicabili.

21 - SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI ^
ll mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento indicate dal Codice Etico ad opera di lavoratori dipendenti di OFP costituisce inadempimento agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e da luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari.
Le sanzioni saranno applicate nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva e saranno proporzionate alla gravità e alla natura dei fatti.
L’accertamento delle suddette infrazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari e I'irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle funzioni aziendali a ciò preposte e delegate.
Le violazioni dei Codice Etico da parte degli Amministratori dovranno essere comunicate dal competente Organismo di Vigilanza ai competenti Consiglio di Amministrazione ed Collegio Sindacale, che provvederanno ad assumere le opportune iniziative ai sensi di legge.

22 - SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, FORNITORI, CONSULENTI E PARTNER COMMERCIALI ^
Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, fornitori, consulenti e partner commerciali collegati a OFP da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del presente Codice, potrà determinare, nelle ipotesi di maggiore gravità, anche la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni a OFP.